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Il Garante Privacy ha espresso un giudizio positivo riguardo al progetto di decreto proposto dal Governo, il quale mira a recepire la Direttiva UE 2019/1937, volta a regolare la salvaguardia delle persone che segnalano violazioni delle leggi dell’Unione e nazionali (conosciuta come direttiva whistleblowing). Tra i principali punti di questo schema normativo spiccano la maggiore protezione dei diritti dei whistleblower, l’obbligo per le aziende di istituire canali e procedure per segnalare atti illeciti e l’implementazione di requisiti più rigorosi per i sistemi di whistleblowing.
L’istituto del whistleblowing è stato introdotto nell’ordinamento italiano attraverso la Legge 190/2012, che ha integrato l’art. 54-bis nel D. Lgs. 165/2001 con l’obiettivo di difendere coloro che segnalano comportamenti illeciti di cui sono a conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.
Questo istituto prevede diverse misure di tutela per il soggetto che segnala (il whistleblower), tra cui:
– la protezione dell’identità del segnalante;
– il divieto di subire ritorsioni da parte del datore di lavoro, con la nullità di azioni discriminatorie adottate dall’amministrazione o dall’ente e il ripristino del posto di lavoro;
– l’esclusione della segnalazione dalla disciplina dell’accesso ai documenti di cui alla legge n. 241/1990.
La normativa sul whistleblowing, inizialmente limitata ai soggetti pubblici, è stata successivamente ampliata e rafforzata dalla legge n. 179/2017, estendendo la tutela del whistleblower anche al settore privato. Questo per incentivare la collaborazione dei dipendenti e favorire la denuncia di pratiche corruttive.