Domande frequenti

Il termine per l’adeguamento è stabilito al 17 dicembre 2023.

Tutti i soggetti del settore pubblico.
I soggetti del settore privato che nell’ultimo anno abbiano impiegato un numero di lavoratori superiore a 49 e inferiore a 250.
I soggetti del settore privato con più di 250 dipendenti.

  • Assenza di creazione dei canali per segnalazioni;
  • Omessa implementazione delle procedure per gestire e effettuare segnalazioni;
  • Adozione di procedure non conformi al D.Lgs. n. 24/2023;
  • Mancanza di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • Comportamenti ritorsivi;
  • Ostacoli o tentativi di ostacolo alle segnalazioni;
  • Violazione dell’obbligo di mantenere riservata l’identità del segnalante.

Le sanzioni per le imprese possono raggiungere importi fino a 50.000 euro.

Sanzioni minori possono essere anche applicate ai segnalanti in caso di diffamazione o calunnia.

Come indicato dal Decreto legislativo 24/2023 sono disciplinabili le “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato […]”.

Con violazioni si intendono:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali indicati nello specifico allegato al decreto o nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
  • atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE, riguardanti il mercato interno e che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.

La soluzione è a discrezione delle singole imprese.
Può essere identificato un singolo referente o un comitato dedicato, la discriminante è la totale imparzialità e indipendenza del gestore designato.