Il termine per l’adeguamento è stabilito al 17 dicembre 2023.
Tutti i soggetti del settore pubblico.
I soggetti del settore privato che nell’ultimo anno abbiano impiegato un numero di lavoratori superiore a 49 e inferiore a 250.
I soggetti del settore privato con più di 250 dipendenti.
- Assenza di creazione dei canali per segnalazioni;
- Omessa implementazione delle procedure per gestire e effettuare segnalazioni;
- Adozione di procedure non conformi al D.Lgs. n. 24/2023;
- Mancanza di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- Comportamenti ritorsivi;
- Ostacoli o tentativi di ostacolo alle segnalazioni;
- Violazione dell’obbligo di mantenere riservata l’identità del segnalante.
Le sanzioni per le imprese possono raggiungere importi fino a 50.000 euro.
Sanzioni minori possono essere anche applicate ai segnalanti in caso di diffamazione o calunnia.
Come indicato dal Decreto legislativo 24/2023 sono disciplinabili le “violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato […]”.
Con violazioni si intendono:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali indicati nello specifico allegato al decreto o nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE, riguardanti il mercato interno e che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.
La soluzione è a discrezione delle singole imprese.
Può essere identificato un singolo referente o un comitato dedicato, la discriminante è la totale imparzialità e indipendenza del gestore designato.